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STATUTO



I. GENERALITÀ

Articolo 1
È costituita un’Associazione retta dagli art. 60 e seguenti del C.C.S. denominata “Tennis Club Villa Luganese” con sede a Lugano e regolata dal presente statuto. L’Associazione è affiliata a Swiss Tennis.

Articolo 2
Scopo dell'Associazione è di promuovere lo sport del tennis nonché di favorire e mantenere relazioni amichevoli tra i suoi soci. L'Associazione è apolitica e aconfessionale.


II. SOCI

Articolo 3
L'Associazione si compone di:

1) Soci Attivi
2) Soci Attivi “Over 65”
3) Soci Coppia
4) Soci Coppia “Over 65”
5) Soci Studenti
6) Soci Juniori
7) Kids (fino a 10 anni compresi)
8) Soci Sostenitori

1) Sono Soci Attivi coloro che, dal 19.mo anno di età (fa stato l'anno di nascita), svolgono un'attività tennistica, partecipanti o no a competizioni. Essi hanno diritto di voto nelle assemblee.

2) Sono Soci Attivi “Over 65” coloro che, dal 65.mo anno di età (fa stato l’anno di nascita), svolgono un’attività tennistica, partecipanti o no a competizioni. Essi hanno diritto di voto nelle assemblee.

3) Sono Soci Coppia coloro che sono Soci Attivi e formano una coppia nella vita. I Soci Coppia, ritenuta la suddetta premessa, sono composti da due Soci Attivi che hanno un diritto di voto ciascuno.

4) Sono Soci Coppia “Over 65” coloro che dal 65.mo anno di età (fa stato l’anno di nascita) sono Soci Attivi e formano una coppia nella vita. I Soci Coppia “Over 65”, ritenute le suddette premesse, sono composti da due Soci Attivi “Over 65” che hanno un diritto di voto ciascuno.

5) Sono Soci Studenti coloro che studiano presso una scuola superiore, svolgono un’attività tennistica, partecipanti o no a competizioni. Essi possono partecipare alle assemblee ma non hanno diritto di voto.

6) Sono Soci Juniori coloro che, sino al 18.mo anno di età (fa stato l’anno di nascita), svolgono un’attività tennistica, partecipanti o no a competizioni. Essi possono partecipare alle assemblee ma non hanno diritto di voto.

7) Sono Kids coloro che, sino al 10.mo anno di età (fa stato l’anno di nascita), svolgono un’attività tennistica, partecipanti o no a competizioni. Essi possono partecipare alle assemblee ma non hanno diritto di voto.

8) Sono Soci Sostenitori coloro che non sono più Soci Attivi, non svolgendo più alcuna attività tennistica e non avendo diritto di voto, ma vogliono partecipare all’attività dell’Associazione ricevendo tutte le comunicazioni che vengono destinate ai Soci Attivi.

Articolo 4
Le persone che desiderano fare parte del club devono presentare al comitato una domanda scritta di ammissione. Per i soci junior occorre l’autorizzazione del rappresentante legale. L’accettazione o il rifiuto della domanda di ammissione è di competenza del Comitato, il quale non è tenuto a motivare le sue decisioni. La precedenza nell’accettazione quale socio verrà data ai domiciliati nel Comune di Lugano.

Articolo 5
Il diritto di dimettersi è garantito. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto, entro il 31 dicembre dell'anno sociale in corso. La quota sociale per l'anno in corso è comunque dovuta per intero.

Articolo 6
Il socio che non adempie ai propri obblighi verso il club, che nuocesse agli interessi dello stesso o comunque si rendesse indegno di appartenervi, può essere escluso dal club per decisione assembleare su proposta del Comitato. L'esclusione dal club dovrà essere notificata all'interessato mediante lettera raccomandata; essa non libera il socio dal pagamento della tassa sociale per l'anno in corso.

Articolo 7
I soci che si ritenessero ingiustamente colpiti da decisioni del Comitato, possono appellarsi entro 10 giorni da tale decisione all'Assemblea generale dei soci, mediante lettera raccomandata controfirmata da almeno 5 soci del club aventi diritto di voto.


III. ORGANI SOCIALI

Articolo 8
Essi sono:

a) L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
b) IL COMITATO
c) I REVISORI DEI CONTI

L’ASSEMBLEA GENERALE è l’organo supremo dell’Associazione. L’Assemblea generale ordinaria è convocata dal Comitato, una volta all’anno, entro la fine di agosto. Assemblee generali straordinarie possono aver luogo se il Comitato lo ritiene necessario o su proposta motivata e firmata da almeno un quinto dei Soci Attivi. L’Assemblea decide sulle questioni all’ordine del giorno, ed in particolare sono di sua competenza:

- l'approvazione del verbale della seduta precedente
- la nomina del Presidente, del Comitato, dei Revisori dei Conti
- l'approvazione dei conti ed il discarico all'amministrazione uscente
- le modifiche al presente statuto
- la tassa sociale
- l'esclusione di un socio
- tutte le decisioni che la legge ed il presente statuto non deferiscono ad altro organo sociale

Articolo 9
L'Assemblea generale dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata almeno 14 giorni prima della data stabilita e comunicata ai soci per iscritto con l'elenco delle trattande.

Articolo 10
L'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto. Essa è presieduta dal Presidente del Comitato o, in sua vece, dal Vicepresidente. Le decisioni assembleari sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti (metà più 1).

Articolo 11
La revisione dello statuto sociale può avvenire unicamente con la adesione dei due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto.

Articolo 12
Il COMITATO è composto da un numero variabile di soci aventi diritto di voto, da 5 a 7. Essi resteranno in carica un anno e potranno essere rieletti. Se un membro del comitato dimissione durante l’anno sociale, esso può essere sostituito subito dal Comitato stesso, a titolo provvisorio fino alla prossima assemblea generale.

Articolo 13
Il Comitato rappresenta l'Associazione di fronte a terzi; per esso firmerà il Presidente o il Vicepresidente congiuntamente con un altro membro del Comitato.

Articolo 14
In seno al Comitato verranno nominati ogni anno:

- il vicepresidente
- il segretario
- il cassiere
- il commissario tecnico

Il Comitato è competente per tutte le questioni che non sono di pertinenza dell'Assemblea generale. Esso porta a compimento le deliberazioni dell'Assemblea generale, ne allestisce l'ordine del giorno, provvede all'amministrazione generale, elabora i regolamenti per il buon funzionamento dell'Associazione.

Articolo 15
I REVISORI DEI CONTI sono due e vengono nominati dall'Assemblea generale su proposta del Comitato. Essi devono essere soci dell'Associazione.
Essi controlleranno l’amministrazione del cassiere che chiuderà i conti al 30 settembre di ogni anno e presenteranno il loro rapporto scritto all’Assemblea generale ordinaria. Restano in carica un anno e sono rieleggibili.

L’esercizio annuale inizia il 1° ottobre e termina al 30 settembre di ogni anno o a seconda di altri termini decisi dal Comitato. Relativamente all’esercizio 2020 si avrà una chiusura contabile al 30 settembre 2020, quindi di soli nove mesi, per potersi adeguare al cambiamento del nuovo anno contabile.


IV. SCIOGLIMENTO DEL CLUB

Articolo 16
Il club si scioglie per decisione di un'Assemblea generale con la adesione della maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

Articolo 17
In caso di scioglimento, l'Assemblea generale prenderà le decisioni necessarie per la liquidazione e per la destinazione dell'eventuale patrimonio sociale esistente.



Lugano-Cadro, 18 dicembre 2019
Tennis Club Villa Luganese
Casella Postale 313
Via Dossor
6966 Villa Luganese-Lugano
Lugano sport AIL logo
 

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